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A) Procedura per la gestione delle segnalazioni interne
INDICE
1. Disciplina normativa in materia di whistleblowing
2. Scopo e campo di applicazione della Procedura
3. Destinatari e funzioni
4. Documentazione collegata
5. Obblighi della Società
6. La segnalazione mediante i canali interni
7. Obblighi del Gestore dei canali interni di segnalazione
8. Tutela del segnalante
9. Tutela del segnalato contro segnalazione mendaci, diffamatorie, calunniose
1. DISCIPLINA NORMATIVA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING
Con il termine whistleblowing (derivante dall’inglese “whistleblower”, ossia soffiatore di fischietto) si indica il processo aziendale, mediante il quale i dipendenti oppure terze parti (quali a titolo meramente esemplificativo, fornitori, consulenti e clienti) possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.
Nel tempo, in Italia, si sono susseguiti diversi interventi normativi in tema di whistleblowing, volti non solo a regolamentare tale pratica, ma anche a istituire una serie di tutele contro eventuali azioni ritorsive nei confronti dei segnalanti.
Tale sistema di garanzie è stato dapprima introdotto per i dipendenti pubblici dalla Legge n. 190/2012, la quale ha inserito nel Testo Unico sul Pubblico Impiego (D.lgs. 165/2001) l’art. 54-bis, secondo cui “fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia (…)”.
Successivamente, ad opera della Legge n. 179/2017, la disciplina del whistleblowing testé delineata è stata aggiornata ed estesa anche al settore privato, nell’ambito del D.lgs. 231/2001 (art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater), relativo alla responsabilità amministrativa da reato delle società. Di conseguenza, all’esito dell’introduzione di tale novella legislativa, ove un ente privato avesse implementato o avesse avuto intenzione di implementare un proprio Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, avrebbe dovuto istituire un sistema di segnalazione interna, in grado di fornire idonea protezione ai segnalanti. Tale adempimento era, infatti, previsto come requisito per l’idoneità e l’adeguatezza dei citati Modelli Organizzativi.
La descritta disciplina è stata di recente integrata e modificata ad opera del D.lgs. 24/2023, attuante la Direttiva Europea n. 2019/1937, in materia di segnalazione degli atti illeciti (ossia, whistleblowing).
In particolare, il citato decreto legislativo ha ampliato la sfera dei destinatari della normativa, ricomprendendovi non solo gli enti pubblici (incluse, le società a controllo pubblico e le società in house), ma anche i soggetti del settore privato, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
1. Società che abbiano impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
2. Società che operano nel settore dei servizi, prodotti, mercati finanziari, nonché della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento di attività terroristiche;
3. Società che abbiano adottato appositi modelli di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di cinquanta lavoratori.
Inoltre, il D.lgs. 24/2023, introducendo una disciplina comune per enti pubblici e privati, ha delineato in modo chiaro gli adempimenti da porre in essere al fine di rispettare la citata normativa.
Si tratta in particolare di:
La novella legislativa, inoltre, prevede espressamente una serie composita di tutele per il c.d. whistleblower; in particolare, gli artt. 12 e 17 del D.lgs. 24/2023 vietano agli enti privati e pubblici interessati dalla disciplina di:
Sul punto, pare opportuno specificare che l’art. 17 del D.lgs. 24/2023 prevede espressamente che, nell’ambito dei procedimenti giudiziari, amministrativi, ovvero nelle controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento di eventuali comportamenti ritorsivi subiti dai soggetti segnalanti, si presume che tali atti siano posti in essere a causa della segnalazione, con la conseguenza che spetta al soggetto responsabile provare che i medesimi sono motivati da ragioni estranee alle segnalazioni (c.d. inversione dell’onere probatorio).
Inoltre, a tal proposito, si evidenzia come sia previsto non solo che il whistleblower possa denunciare direttamente all’ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito, ma anche che il medesimo abbia diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, qualora sia stato licenziato a causa della segnalazione effettuata.
Pare, in questa sede, opportuno aggiungere che il D.lgs. 24/2023, a maggior tutela del whistleblower, stabilisce all’art. 20 che non è punibile il soggetto che “riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello di cui all’articolo 1, comma 3, del D.lgs. 24/2023, o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata a norma di legge”.
Si specifica, infine, che il D.lgs. 23/2024, nell’intento di bilanciare il diritto del whistleblowerad un’adeguata forma di tutela contro eventuali ritorsioni e l’interesse dell’ente a ricevere unicamente segnalazioni fondate e veritiere, prevede alcune disposizioni contro le segnalazioni mendaci, diffamatorie o calunniose. In particolare, l’art. 16 non solo esclude dalle misure di protezione previste i whistleblowerche abbiano effettuato segnalazioni con intenti calunniosi o in aperta mala fede, ma statuisce chiaramente che ove sia accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, venga alla medesima irrogata apposita sanzione disciplinare.
In questa sede, è infine opportuno mettere in evidenza come il D.lgs. 24/2023 preveda espressamente che l’ANAC possa comminare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12 del D.lgs. 24/2023;
b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme alla normativa, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
c) da 500 a 2.500 euro nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.
Con il fine di dare attuazione alle disposizioni in materia whistleblowing, anche alla luce del complesso di sanzioni normativamente previste, si rende dunque necessaria l’introduzione della presente Procedura per la gestione delle segnalazioni degli illeciti da parte di dipendenti, collaboratori, fornitori, professionisti e clienti.
Risulta inoltre necessaria una puntuale informazione da parte della Società di tutto il personale e dei soggetti che con la stessa collaborano, non soltanto in relazione alle procedure e ai regolamenti adottati dall’azienda e alle attività a rischio, ma anche con riferimento alla conoscenza, comprensione e diffusione degli obbiettivi e dello spirito con cui la segnalazione deve essere effettuata.
2. SCOPO E CAMPO DI APLLICAZIONE DELLA PROCEDURA
Scopo della presente Procedura è quello di fornire tutte le indicazioni necessarie affinché la gestione del c.d. whistleblowing avvenga correttamente, nel pieno rispetto di quanto statuito dal D.lgs. 24/2023, attutante la Direttiva EU n. 2019/1937
3. DESTINATARI E FUNZIONI
La presente Procedura si rivolge a tutti i soggetti che, venuti a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni illeciti, intendano segnalarli tramite i canali interni di segnalazione implementati dalla Società. Pertanto, i destinatari della presente Procedura sono da rinvenirsi nei seguenti soggetti:
La Procedura prevede lo svolgimento di una serie di attività affidate alle seguenti funzioni, parimenti sottoposte alla Procedura medesima:
4. DOCUMENTAZIONE COLLEGATA
1. Sistema sanzionatorio disciplinare della Società;
2. Documentazione inerente al trattamento dei dati personali, ai sensi e agli effetti del Reg. EU n. 679/2016 (GDPR), per finalità connesse alla gestione del whistleblowing (es. Registro del Titolare del Trattamento, informativa sul trattamento dei dati personali, nomina degli incaricati e dei responsabili esterni).
5. OBBLIGHI DELLA SOCIETA'
Nel presente paragrafo sono delineate le modalità operative con cui la Società si propone di adempiere agli obblighi individuati agli artt. 4 e ss. del D.lgs. 24/2023 e già descritti al par. 1 “Disciplina normativa in materia di whistleblowing".
In particolare, al fine di consentire e facilitare le segnalazioni di comportamenti illeciti e/o anomali, garantendo la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta, dei soggetti eventualmente menzionanti nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e dei relativi allegati, la Società ha attivato appositi canali interni di segnalazione, la cui gestione è espressamente affidata ad un consulente esterno, nella figura dell’Avv. Nicola Camporese, che assume dunque la funzione di Gestore dei predetti canali. In particolare:
In proposito si specifica che la riservatezza dell’identità del segnalante, dei soggetti coinvolti o menzionati, oltre che di tutti gli altri elementi della segnalazione, ivi compresi eventuali allegati e documenti richiamati, è garantita da:
Inoltre, la Società, in adempimento di quanto statuito dall’art. 5, comma 1, lett. e) del D.lgs. 24/2023, si impegna ad affiggere sulle bacheche aziendali apposita informativa, allegata alla presente Procedura, contenente informazioni chiare in ordine:
a) ai canali interni di segnalazione, alle procedure da seguire e ai presupposti per effettuare una segnalazione interna; nonché
b) al canale, alle procedure, ai presupposti per effettuare eventuali segnalazioni esterne mediante gli strumenti messi a disposizione dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
La descritta informativa sarà inoltre messa a disposizione all’interno di una sezione dedicata nel sito internet della Società, al fine di rendere accessibili le informazioni di cui ai punti a) e b) anche ai soggetti che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con la Società medesima (es. clienti, fornitori, consulenti etc.).
6. LA SEGNALAZIONE MEDIANTE I CANALI INTERNI
6.1 Oggetto della segnalazione
Il segnalante, usufruendo dei canali messi a disposizione dalla Società e seguendo le istruzioni riportate al paragrafo 6.3 sulle “modalità di segnalazione”, può effettuare segnalazioni circonstanziate inerenti a:
Al fine di agevolare l’identificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti:
La categoria di fatti illeciti segnalabili comprende, almeno per alcune fattispecie di rilievo penale, anche la configurazione del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità.
6.2 Segnalazioni vietate
Per contro, è assolutamente vietato effettuare delle segnalazioni che:
Inoltre, si precisa fin da ora che non potranno essere prese in considerazione segnalazioni inerenti esclusivamente:
6.3 Modalità operative per effettuare la segnalazione
Il segnalante che intenda denunciare un fatto riconducibile alle condotte elencate al paragrafo 6.1 deve seguire le seguenti istruzioni operative.
In particolare, la segnalazione:
Nello specifico, ai fini del presente paragrafo, il segnalante può procedere alla segnalazione mediante:
È, in ogni caso, essenziale che il segnalante indichi nell’oggetto della comunicazione la “DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA’ PRESSO CUI L’ILLECITO SAREBBE AVVENUTO” al fine di consentire le relative attività di indagine.
Inoltre, nella segnalazione, qualsivoglia sia la modalità prescelta per la sua effettuazione, il segnalante deve descrivere dettagliatamente il fatto che intende segnalare, con indicazione chiara di
È facoltà del segnalante indicare all’interno della comunicazione il proprio nome e cognome, nonché elementi utili per identificare il proprio ruolo all’interno della Società, ovvero i rapporti che intrattiene con la medesima, salvo che non voglia effettuare una segnalazione anonima.
In quest’ultimo caso, il segnalante è consapevole che le segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari.
Il segnalante è altresì consapevole che potrebbero non essere prese in considerazione le segnalazioni non formalizzate nei modi e nei contenuti indicati nella presente Procedura.
7. OBBLIGHI DEL GESTORE DEI CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE
7.1 Gestione dei canali di segnalazione
Il Gestore dei canali interni di segnalazione, nello svolgimento delle proprie funzioni, si impegna a seguire le istruzioni operative qui delineate. In particolare, il Gestore svolge le seguenti attività:
7.2 conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione
Il Gestore dei canali interni di segnalazione, nell’ambito delle proprie attività, si occupa anche della conservazione delle segnalazioni ricevute e della relativa documentazione. In particolare, il medesimo provvede a:
In ogni caso, al fine di garantire riservatezza sull’identità del segnalante il Gestore si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle segnalazioni e a non divulgare alcuna informazione che abbia appreso in occasione dell’esercizio delle proprie funzioni.
In particolare, il Gestore agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, più in generale, contro qualsiasi conseguenza negativa derivante dalle stesse, assicurando la massima riservatezza circa l’identità del segnalante.
8. TUTELA DEL SEGNALANTE
La Società intende garantire massima tutela e protezione al segnalante, avendo riguardo alla sua riservatezza oltre che al diritto di non subire alcuna forma di discriminazione o ritorsione a seguito della segnalazione di un illecito.
8.1 Tutela della riservatezza del segnalante
I canali di segnalazione interni messi a disposizione dalla Società garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante e di tutti gli altri elementi della segnalazione (inclusa la documentazione ad essa allegata nella misura in cui il suo disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l’identificazione del segnalante), così come dettagliato ai paragrafi precedenti (cfr. par. 5 “Obblighi della Società).
Si precisa che l’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
In questo caso, il Gestore dei canali interni di segnalazione deve dare avviso al segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati. Si specifica che la segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Infine, è fatto in ogni caso divieto alla Società, al Gestore dei canali interni di segnalazione e agli altri organi preposti di utilizzare le segnalazioni oltre quanto necessario per dare seguito alle medesime.
8.2 Tutela della privacy e trattamento dei dati personali
Si precisa, inoltre, che i dati personali del segnalante, del segnalato e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Reg. EU n. 679/2016 (GDPR) e di cui al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.
In particolare, l’interessato può consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali (in cui sono specificate le informazioni di cui all’art. 13 GDPR) affissa alle bacheche aziendali e pubblicata sul sito internet della Società, nella sezione dedicata al whistleblowing.
In ogni caso, si specifica che il Titolare del Trattamento tratta i dati personali raccolti unicamente per il tempo necessario per la gestione e la finalizzazione della segnalazione, e comunque per non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione. È garantito all’interessato l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. EU n. 679/2016, secondo le modalità indicate nella relativa informativa.
In questo contesto, è stato ritenuto opportuno e necessario svolgere la Valutazione di Impatto (DPIA),emergendo che, per il Garante per la protezione dei dati personali, la circostanza che determina l’obbligo di DPIA è la “vulnerabilità” degli interessati coinvolti e degli specifici rischi per i loro diritti e libertà nel contesto lavorativo (soggetti segnalanti e segnalati): questo, a prescindere dal fatto che il trattamento di specie venga effettuato con l’utilizzo di nuove tecnologie o ricada nell’elenco di cui al par. 3 dell’art. 35 GDPR.
8.3 Tutela contro le ritorsioni
Il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, in conseguenza della propria segnalazione. Sono misure ritorsive e/o discriminatorie non soltanto gli atti e provvedimenti ma ogni comportamento o omissione posti in essere nei confronti del segnalante, volti a limitare e/o comprimere l’esercizio delle funzioni proprie del lavoratore in guisa tale da disvelare un intento vessatorio o comunque da peggiorare la situazione lavorativa.
In ogni caso, le misure ritorsive o discriminatorie che violino l’art. 17 del D.lgs. 24/2023 sono nulle e i soggetti che siano stati licenziati a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro, ai sensi dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.
Le misure di protezione finora delineate, sia inerenti alla riservatezza che al divieto di ritorsioni,sono estese anche:
9. TUTELA DEL SEGNALATO CONTRO SEGNALAZIONE MENDACI, DIFFAMATORIE, CALUNNIOSE
Il soggetto che effettui delle segnalazioni vietate, ed in particolare segnalazioni che risultino mendaci, diffamatorie, calunniose, con l’unico scopo di danneggiare il segnalato, è consapevole che le misure di protezione descritte al paragrafo precedente non possono trovare applicazione in suo favore, ai sensi e agli effetti dell’art. 16 del D.lgs. 24/2023.
Inoltre, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della personasegnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, deve essere irrogata al segnalante apposita sanzione disciplinare.
In questo contesto, il segnalato, che venga informato di una segnalazione di illecito a suo carico e che ritenga la medesima infondata, mendace, calunniosa o diffamatoria, potrà presentare apposita richiesta al Gestore dei canali interni di segnalazione per conoscere l’identità del segnalante, ai fini di instaurare nei suoi confronti apposito procedimento civile e/o penale per la tutela dei propri interessi.
Il segnalato è fin da ora consapevole che l’identità del segnalante potrà essere rivelata solo su suo espresso consenso e che in ogni caso sono vietati atti ritorsivi e discriminatori, così come elencati e descritti al paragrafo precedente.
B) Informativa sui canali di segnalazione degli illeciti
All’attenzione di tutto il personale di Xacus S.r.l., dei collaboratori, fornitori, clienti, nonché dei soggetti che a qualunque titolo abbiano rapporti giuridici e commerciali con la Società
OGGETTO: INFORMATIVA SUI CANALI DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023 – DISCIPLINA IN TEMA DI WHISTLEBLOWING
Con la presente informativa si intende rendere edotti tutti i soggetti interessati che, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 24/2023, che ha di fatto recepito la Direttiva Europea n. 2019/1937, in materia di segnalazione degli atti illeciti (c.d. whistleblowing), Xacus S.r.l. ha provveduto ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto della citata normativa.
In particolare, il menzionato D.lgs. 24/2023 impone alle Società di:
Tutto ciò premesso, la Società, in adempimento dei citati obblighi normativi, fornisce le seguenti informazioni.
1. COS’È IL WHISTLEBLOWING?
Con il termine whistleblowing si indica la pratica di segnalare comportamenti illeciti occorsi all’interno della Società, riscontrati da dipendenti, collaboratori, fornitori, professionisti e clienti, durante la propria attività lavorativa e/o professionale, ovvero in costanza di rapporti giuridici e commerciali con la medesima.
2. CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?
Tutti i soggetti che lavorano a vario titolo presso la Società (siano essi in posizione apicale o sottoposti ad altrui direzione) ovvero coloro che a qualsiasi titolo collaborino o interagiscono con la medesima (es. clienti, fornitori, collaboratori, professionisti, etc.), possono segnalare un comportamento, un atto o un’omissione che ritengano essere illecito ai sensi e agli effetti del D.lgs. 24/2023.
Nello specifico possono segnalare un comportamento illecito, di cui siano venuti a conoscenza, durante l’attività lavorativa, professionale ovvero in costanza dei rapporti giuridici con la Società:
3. COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO?
Il segnalante può effettuare segnalazioni circonstanziate inerenti a:
È assolutamente vietato effettuare delle segnalazioni che:
Il soggetto che effettui delle segnalazioni vietate, ed in particolare segnalazioni che risultino mendaci, diffamatorie, calunniose, con l’unico scopo di danneggiare il segnalato, è consapevole che le misure di protezione del D.lgs. 24/2023 e non possono trovare applicazione nei suoi confronti e potrà essergli irrogata una sanzione disciplinare, ove sia accertata la sua responsabilitàpenale per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo.
4. COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE
I soggetti che intendano segnalare un fatto illecito riconducibile alle ipotesi testé elencate hanno a disposizione i seguenti canali di segnalazione.
4.1 Canali interni di segnalazione
La Società, ai sensi e agli effetti dell’art. 4 del D.lgs. 24/2023, ha implementato appositi canali interni di segnalazione, che garantiscono la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta, dei soggetti eventualmente menzionanti nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e dei relativi allegati, come specificato nella “Procedura per la gestione del whistleblowing”, disponibile presso l’azienda e nel sito internet della Società, nella sezione dedicata.
4.2 Canale di segnalazione esterno
La Società informa che è altresì possibile segnalare eventuali illeciti mediante l’utilizzo dei canali di segnalazione messi a disposizione dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e rinvenibili presso il sito istituzionale https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing. Le istruzioni operative da seguire per effettuare la segnalazione sono pubblicate sul sito internet della citata Autorità, a cui si rimanda espressamente.
In ogni caso, in questa sede, si evidenzia che la persona segnalante può effettuare una segnalazioneesterna unicamente se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
Nell’ambito della propria funzione, l’ANAC effettuerà opportune indagini istruttorie per la verifica della sussistenza dei presupposti di legge legittimanti l’invio della segnalazione.
Per l’analisi delle misure di protezione adottate dalla Società per la tutela della riservatezza del segnalante, nonché per garantirlo contro eventuali atti ritorsivi o discriminatori, si rimanda alla “Procedura per la gestione del whistleblowing”.
San Vito Di Leguzzano (VI), 01/12/2023
Dott. Xoccato Giorgio
Legale Rappresentante di Xacus S.r.l.
C) Informativa in materia di protezione dei dati personali
Informativa in materia di protezione dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Gentilissima Signora/Egregio Signore,
La informiamo che, ai sensi e agli effetti del D.lgs. 24/2023 in tema di whistleblowing, la società XACUS S.r.l. ha provveduto ad implementare appositi canali interni per la segnalazione degli illeciti, affidando la loro gestione ad un Consulente Esterno, nella persona dell’Avv. Nicola Camporese.
La gestione dei citati canali di segnalazione potrebbe comportare il trattamento di dati personali; per tale ragione, La informiamo che il suddetto trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, oltre che alla tutela della riservatezza del segnalante, del segnalato e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché dei diritti garantiti dal Reg. UE n. 2016/679 (GDPR).
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE n. 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.
Il Titolare del trattamento è la Società XACUS S.r.l., C.F. e P.IVA 00297930240, con sede legale in San Vito di Leguzzano (VI), Via J. F. Kennedy, n. 24.
Oggetto, finalità del trattamento e base giuridica
La gestione dei canali interni di segnalazione, e dunque delle relative comunicazioni, può comportare il trattamento dei seguenti dati personali del segnalante, del segnalato e di eventuali terzi citati nella segnalazione medesima:
Il Titolare del Trattamento può trattare i suddetti dati personali esclusivamente per la gestione delle segnalazioni di eventuali illeciti, ricevute ai sensi del D.lgs. 24/2023. Si specifica che, per quanto concerne le suddette finalità, il conferimento dei dati personali è facoltativo ma che, tuttavia, il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare difficoltà nella gestione della segnalazione e nel relativo processo di indagine, finanche l’archiviazione della segnalazione medesima, in quanto non sufficientemente circostanziata.
La base giuridica su cui si fonda il trattamento sia dei dati comuni, che dei dati particolari è da rinvenirsi nell’assolvimento di obblighi normativi a carico del Titolare del trattamento, nonché in motivi di interesse pubblico rilevante stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione. I dati personali possono essere sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o digitale, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi.
Accesso e comunicazione
I dati personali potranno essere resi accessibili e/o comunicati, nei limiti strettamente connessi alle descritte finalità:
In ogni caso, i dati non saranno in alcun modo diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati.
Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno all’interno dell’Unione Europea su server del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Resta inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire i suddetti dati extra UE: in tal caso, si assicura sin da ora che il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabile.
Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati personali raccolti per il tempo necessario alla gestione delle relative segnalazioni ed in ogni caso per massimo cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.
Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
Si precisa tuttavia che, ai sensi e agli effetti di quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 311/2023, è precluso alla persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, l’esercizio dei citati diritti, in quanto potenzialmente pregiudizievole per la riservatezza dell’identità del segnalante.
Al di fuori dalle menzionate ipotesi, l’esercizio dei diritti dell’interessato potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta – indicante nell’oggetto la dicitura “Istanza dell’interessato” - mediante:
San Vito di Leguzzano (VI), 6 dicembre 2023
Il Titolare del Trattamento XACUS S.r.l
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