A) Procedura per la gestione delle segnalazioni interne
INDICE
1. Disciplina normativa in materia di whistleblowing
2. Scopo e campo di applicazione della Procedura
3. Destinatari e funzioni
4. Documentazione collegata
5. Obblighi della SocietĂ
6. La segnalazione mediante i canali interni
7. Obblighi del Gestore dei canali interni di segnalazione
8. Tutela del segnalante
9. Tutela del segnalato contro segnalazione mendaci, diffamatorie, calunniose
1. DISCIPLINA NORMATIVA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING
Con il termine whistleblowing (derivante dallâinglese âwhistleblowerâ, ossia soffiatore di fischietto) si indica il processo aziendale, mediante il quale i dipendenti oppure terze parti (quali a titolo meramente esemplificativo, fornitori, consulenti e clienti) possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attivitĂ .
Nel tempo, in Italia, si sono susseguiti diversi interventi normativi in tema di whistleblowing, volti non solo a regolamentare tale pratica, ma anche a istituire una serie di tutele contro eventuali azioni ritorsive nei confronti dei segnalanti.
Tale sistema di garanzie è stato dapprima introdotto per i dipendenti pubblici dalla Legge n. 190/2012, la quale ha inserito nel Testo Unico sul Pubblico Impiego (D.lgs. 165/2001) lâart. 54-bis, secondo cui âfuori dei casi di responsabilitĂ a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dellâarticolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia allâautoritĂ giudiziaria o alla Corte dei conti, o allâAutoritĂ nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia (âŚ)â.
Successivamente, ad opera della Legge n. 179/2017, la disciplina del whistleblowing testĂŠ delineata è stata aggiornata ed estesa anche al settore privato, nellâambito del D.lgs. 231/2001 (art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater), relativo alla responsabilitĂ amministrativa da reato delle societĂ . Di conseguenza, allâesito dellâintroduzione di tale novella legislativa, ove un ente privato avesse implementato o avesse avuto intenzione di implementare un proprio Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, avrebbe dovuto istituire un sistema di segnalazione interna, in grado di fornire idonea protezione ai segnalanti. Tale adempimento era, infatti, previsto come requisito per lâidoneitĂ e lâadeguatezza dei citati Modelli Organizzativi.
La descritta disciplina è stata di recente integrata e modificata ad opera del D.lgs. 24/2023, attuante la Direttiva Europea n. 2019/1937, in materia di segnalazione degli atti illeciti (ossia, whistleblowing).
In particolare, il citato decreto legislativo ha ampliato la sfera dei destinatari della normativa, ricomprendendovi non solo gli enti pubblici (incluse, le societĂ a controllo pubblico e le societĂ in house), ma anche i soggetti del settore privato, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
1. SocietĂ che abbiano impiegato, nellâultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
2. SocietĂ che operano nel settore dei servizi, prodotti, mercati finanziari, nonchĂŠ della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento di attivitĂ terroristiche;
3. SocietĂ che abbiano adottato appositi modelli di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001, anche se nellâultimo anno non hanno raggiunto la media di cinquanta lavoratori.
Inoltre, il D.lgs. 24/2023, introducendo una disciplina comune per enti pubblici e privati, ha delineato in modo chiaro gli adempimenti da porre in essere al fine di rispettare la citata normativa.
Si tratta in particolare di:
- attivare (sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui allâart. 51 del D.lgs. 81/2015) appositi canali di segnalazione interna, che garantiscano la riservatezza dellâidentitĂ della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonchĂŠ del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- affidare la gestione dei predetti canali a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato, con personale specificamente formato per tale funzione, ovvero ad un soggetto esterno, anchâesso autonomo e con personale specificamente formato. Sul punto, si segnala che nella relazione illustrativa del D.lgs. 24/2023 e nella relazione tecnica al relativo disegno di legge, il Legislatoreaffida la funzione della gestione dei canali di segnalazione, nelle imprese private dotate di Modelli 231, al relativo Organismo di Vigilanza;
- diffondere allâinterno della struttura aziendale o pubblica, informazioni chiare sui canali a disposizione per le segnalazioni interne, sulle procedure e sui presupposti per effettuarle, nonchĂŠ sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne verso lâAutoritĂ Nazionale Anticorruzione (ANAC).
La novella legislativa, inoltre, prevede espressamente una serie composita di tutele per il c.d. whistleblower; in particolare, gli artt. 12 e 17 del D.lgs. 24/2023 vietano agli enti privati e pubblici interessati dalla disciplina di:
- rivelare lâidentitĂ della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identitĂ , senza il consenso espresso della stessa, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- porre in essere comportamenti ritorsivi nei confronti dei segnalanti, quali a titolo meramente esemplificativo: il licenziamento, la sospensione, la retrocessione di grado o la mancata promozione, il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dellâorario di lavoro, etc.
Sul punto, pare opportuno specificare che lâart. 17 del D.lgs. 24/2023 prevede espressamente che, nellâambito dei procedimenti giudiziari, amministrativi, ovvero nelle controversie stragiudiziali aventi ad oggetto lâaccertamento di eventuali comportamenti ritorsivi subiti dai soggetti segnalanti, si presume che tali atti siano posti in essere a causa della segnalazione, con la conseguenza che spetta al soggetto responsabile provare che i medesimi sono motivati da ragioni estranee alle segnalazioni (c.d. inversione dellâonere probatorio).
Inoltre, a tal proposito, si evidenzia come sia previsto non solo che il whistleblower possa denunciare direttamente allâANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito, ma anche che il medesimo abbia diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, qualora sia stato licenziato a causa della segnalazione effettuata.
Pare, in questa sede, opportuno aggiungere che il D.lgs. 24/2023, a maggior tutela del whistleblower, stabilisce allâart. 20 che non è punibile il soggetto che âriveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dallâobbligo di segreto, diverso da quello di cui allâarticolo 1, comma 3, del D.lgs. 24/2023, o relative alla tutela del diritto dâautore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata a norma di leggeâ.
Si specifica, infine, che il D.lgs. 23/2024, nellâintento di bilanciare il diritto del whistleblowerad unâadeguata forma di tutela contro eventuali ritorsioni e lâinteresse dellâente a ricevere unicamente segnalazioni fondate e veritiere, prevede alcune disposizioni contro le segnalazioni mendaci, diffamatorie o calunniose. In particolare, lâart. 16 non solo esclude dalle misure di protezione previste i whistleblowerche abbiano effettuato segnalazioni con intenti calunniosi o in aperta mala fede, ma statuisce chiaramente che ove sia accertata la responsabilitĂ penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilitĂ civile, venga alla medesima irrogata apposita sanzione disciplinare.
In questa sede, è infine opportuno mettere in evidenza come il D.lgs. 24/2023 preveda espressamente che lâANAC possa comminare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato lâobbligo di riservatezza di cui allâarticolo 12 del D.lgs. 24/2023;
b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per lâeffettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che lâadozione di tali procedure non è conforme alla normativa, nonchĂŠ quando accerta che non è stata svolta lâattivitĂ di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
c) da 500 a 2.500 euro nel caso in cui venga accertata la responsabilitĂ penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.
Con il fine di dare attuazione alle disposizioni in materia whistleblowing, anche alla luce del complesso di sanzioni normativamente previste, si rende dunque necessaria lâintroduzione della presente Procedura per la gestione delle segnalazioni degli illeciti da parte di dipendenti, collaboratori, fornitori, professionisti e clienti.
Risulta inoltre necessaria una puntuale informazione da parte della SocietĂ di tutto il personale e dei soggetti che con la stessa collaborano, non soltanto in relazione alle procedure e ai regolamenti adottati dallâazienda e alle attivitĂ a rischio, ma anche con riferimento alla conoscenza, comprensione e diffusione degli obbiettivi e dello spirito con cui la segnalazione deve essere effettuata.
2. SCOPO E CAMPO DI APLLICAZIONE DELLA PROCEDURA
Scopo della presente Procedura è quello di fornire tutte le indicazioni necessarie affinchÊ la gestione del c.d. whistleblowing avvenga correttamente, nel pieno rispetto di quanto statuito dal D.lgs. 24/2023, attutante la Direttiva EU n. 2019/1937
3. DESTINATARI E FUNZIONI
La presente Procedura si rivolge a tutti i soggetti che, venuti a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni illeciti, intendano segnalarli tramite i canali interni di segnalazione implementati dalla SocietĂ . Pertanto, i destinatari della presente Procedura sono da rinvenirsi nei seguenti soggetti:
- lavoratori subordinati della SocietĂ (ivi compresi i soggetti ancora in prova), ovvero personale impiegato presso aziende fornitrici della medesima;
- candidati a posizioni lavorative vacanti, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- liberi professionisti e collaboratori della SocietĂ
- ex-dipendenti ovvero ex-collaboratori della SocietĂ , ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite in costanza del rapporto di lavoro e/o di collaborazione;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attivitĂ presso la SocietĂ ;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la SocietĂ .
La Procedura prevede lo svolgimento di una serie di attivitĂ affidate alle seguenti funzioni, parimenti sottoposte alla Procedura medesima:
RUOLO | DEFINIZIONE |
Segnalante | Si tratta del soggetto (lavoratore, fornitore, collaboratore, professionista o cliente) che effettua la segnalazione della violazione riscontrata e che dovrĂ essere garantito nella sua riservatezza oltre che da eventuali comportamenti ritorsivi. |
Gestore dei canali interni di segnalazione (nel proseguo, per brevitĂ âGestoreâ) | Si tratta del soggetto interno o esterno alla SocietĂ , a cui è affidata la gestione dei canali interni di segnalazione. Il medesimo può, nelle societĂ dotate di Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, corrispondere con lâOrganismo di Vigilanza. |
Segnalato | Si tratta del soggetto (lavoratore, fornitore, collaboratore, professionista o cliente) cui viene attribuita la paternitĂ del presunto ed eventuale illecito e che dovrĂ egualmente essere garantito nel suo diritto di difesa rispetto ad incolpazioni ingiuste o non corroborate o circostanziate. |
4. DOCUMENTAZIONE COLLEGATA
1. Sistema sanzionatorio disciplinare della SocietĂ ;
2. Documentazione inerente al trattamento dei dati personali, ai sensi e agli effetti del Reg. EU n. 679/2016 (GDPR), per finalitĂ connesse alla gestione del whistleblowing (es. Registro del Titolare del Trattamento, informativa sul trattamento dei dati personali, nomina degli incaricati e dei responsabili esterni).
5. OBBLIGHI DELLA SOCIETA'
Nel presente paragrafo sono delineate le modalitĂ operative con cui la SocietĂ si propone di adempiere agli obblighi individuati agli artt. 4 e ss. del D.lgs. 24/2023 e giĂ descritti al par. 1 âDisciplina normativa in materia di whistleblowing".
In particolare, al fine di consentire e facilitare le segnalazioni di comportamenti illeciti e/o anomali, garantendo la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta, dei soggetti eventualmente menzionanti nella segnalazione, nonchĂŠ del contenuto della stessa e dei relativi allegati, la SocietĂ ha attivato appositi canali interni di segnalazione, la cui gestione è espressamente affidata ad un consulente esterno, nella figura dellâAvv. Nicola Camporese, che assume dunque la funzione di Gestore dei predetti canali. In particolare:
I soggetti in posizione apicale o sottoposti ad altrui direzione, ovvero coloro che a qualsiasi titolocollaborano o interagiscono con la SocietĂ (es. clienti, fornitori, collaboratori, etc.) possono trasmettere direttamente al Gestore le proprie segnalazioni, mediante:
|
In proposito si specifica che la riservatezza dellâidentitĂ del segnalante, dei soggetti coinvolti o menzionati, oltre che di tutti gli altri elementi della segnalazione, ivi compresi eventuali allegati e documenti richiamati, è garantita da:
- la terzietĂ , lâautonomia e lâindipendenza del Gestore dei canali interni di segnalazione, in quanto consulente esterno della SocietĂ ;
- lâutilizzo di un canale tradizionale di comunicazione quale quello individuato dalla stessa ANAC nelladelibera n. 311/2023, mediante lâinvio di diverse buste raccomandate, sĂŹ come descritto supra;
- lâutilizzo, per la ricezione e la gestione delle segnalazioni, di una linea telefonica di titolaritĂ esclusiva del Gestore, la quale non consente ad alcuno dei soggetti interni allâazienda di conoscere le comunicazioni ricevute.
Inoltre, la SocietĂ , in adempimento di quanto statuito dallâart. 5, comma 1, lett. e) del D.lgs. 24/2023, si impegna ad affiggere sulle bacheche aziendali apposita informativa, allegata alla presente Procedura, contenente informazioni chiare in ordine:
a) ai canali interni di segnalazione, alle procedure da seguire e ai presupposti per effettuare una segnalazione interna; nonchĂŠ
b) al canale, alle procedure, ai presupposti per effettuare eventuali segnalazioni esterne mediante gli strumenti messi a disposizione dallâAutoritĂ Nazionale Anticorruzione (ANAC).
La descritta informativa sarĂ inoltre messa a disposizione allâinterno di una sezione dedicata nel sito internet della SocietĂ , al fine di rendere accessibili le informazioni di cui ai punti a) e b) anche ai soggetti che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con la SocietĂ medesima (es. clienti, fornitori, consulenti etc.).
6. LA SEGNALAZIONE MEDIANTE I CANALI INTERNI
6.1 Oggetto della segnalazione
Il segnalante, usufruendo dei canali messi a disposizione dalla SocietĂ e seguendo le istruzioni riportate al paragrafo 6.3 sulle âmodalitĂ di segnalazioneâ, può effettuare segnalazioni circonstanziate inerenti a:
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ossia potenzialmente integranti i c.d. reati presupposto, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte allâinterno della SocietĂ , ovvero dei rapporti (di qualsiasi tipo) con la medesima;
- comportamenti e/o pratiche che violino le disposizioni del Modello 231, ove implementato, dei relativiProtocolli, delle Procedure, delle Istruzioni Operative allegate, ovvero del Codice Etico adottato dalla SocietĂ ;
- illeciti che rientrano nellâambito di applicazione degli atti dellâUnione Europea o nazionali indicatinellâAllegato del D.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dellâUnione Europea indicati nellâAllegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nellâallegato del D.lgs. 24/2023, relativi in ogni caso ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformitĂ dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dellâambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dellâUnione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dellâUnione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonchĂŠ le violazioni delle norme in materia di imposte sulle societĂ ;
- atti o comportamenti che, pur non rientrando espressamente nei punti precedenti, potenzialmente possono vanificare lâoggetto o la finalitĂ delle disposizioni di cui agli atti dellâUnione Europea regolanti i settori indicati nei punti c, d, e del presente paragrafo;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei punti precedenti.
Si specifica fin da ora che possono essere segnalati mediante lâutilizzo dei canali interni implementati dalla SocietĂ tutti i comportamenti, le condotte, le omissioni, le violazioni di cui ai punti a, b, c, d, e, f, g. Possono invece essere segnalate mediante lâutilizzo del canale esterno messo a disposizione dallâANAC, in presenza dei presupposti di legge, chiariti nellâInformativa allegata, unicamente le condotte di cui ai punti c, d, e, f, g (con esclusione, quindi, delle violazioni inerenti al Modello 231 e dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001). |
Al fine di agevolare lâidentificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti:
- violazione dei codici di comportamento;
- irregolaritĂ contabili, amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio dâesercizio;
- false dichiarazioni e false certificazioni;
- violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli;
- assunzioni non trasparenti;
- comportamenti volti ad ostacolare le attivitĂ di controllo delle AutoritĂ di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori, clienti, ovvero pubblici ufficiali;
- azioni suscettibili di creare un danno allâimmagine della SocietĂ .
La categoria di fatti illeciti segnalabili comprende, almeno per alcune fattispecie di rilievo penale, anche la configurazione del tentativo, ove ne sia prevista la punibilitĂ .
6.2 Segnalazioni vietate
Per contro, è assolutamente vietato effettuare delle segnalazioni che:
- ineriscono violazioni, condotte, omissioni, che il segnalante non ha fondato motivo di ritenere siano vere;
- risultano pretestuose, diffamatorie o calunniose;
- hanno natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o allâorigine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- risultano finalizzate unicamente a danneggiare il soggetto segnalato;
- in ultima analisi, concretizzano forme di abuso e/o strumentalizzazione della presente Procedura e dellâistituto del whistleblowing.
Inoltre, si precisa fin da ora che non potranno essere prese in considerazione segnalazioni inerenti esclusivamente:
- a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;
- ai rapporti individuali di lavoro o collaborazione del segnalante con la SocietĂ , ovvero con figure gerarchicamente sovraordinate;
- ad aspetti della vita privata del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto conlâattivitĂ aziendale e/o professionale.
Si specifica fin da ora che le tutele accordate al segnalante dal Capo III del D.lgs. 24/2023, e di seguito dettagliate, vengono meno qualora sia accertata, anche soltanto con sentenza di primo grado, la responsabilitĂ penale dellâautore della segnalazione per i reati di calunnia, diffamazione o per altri reati in concreto riconducibili alla falsitĂ della denuncia. Parimenti, le tutele a favore del segnalante non sono garantite nel caso in cui questâultimo sia ritenuto responsabile in sede civile per aver sporto segnalazioni in malafede, sorrette da dolo o colpa grave. Inoltre, in questi casi potrĂ essere irrogata apposita sanzione disciplinare. |
6.3 ModalitĂ operative per effettuare la segnalazione
Il segnalante che intenda denunciare un fatto riconducibile alle condotte elencate al paragrafo 6.1 deve seguire le seguenti istruzioni operative.
In particolare, la segnalazione:
- deve essere effettuata in buona fede e non deve essere fondata su meri sospetti o voci;
- deve essere il piĂš possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire al Gestore dei canali interni di segnalazione di effettuare le dovute verifiche ed attivitĂ istruttorie;
- non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti a offendere o ledere lâonore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.
Nello specifico, ai fini del presente paragrafo, il segnalante può procedere alla segnalazione mediante:
- Canale prioritario: lâinvio della segnalazione a mezzo di raccomandata allâattenzione del Gestore dei canali di segnalazione nella persona del Avv. Nicola Camporese, presso lo studio legale corrente in Padova, Via Alessio, n. 15 cap 35121. In questo caso, il segnalante avrĂ cura di inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima con i propri dati identificativi unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento; la seconda con il contenuto oggetto della segnalazione, in modo da separare i propri dati identificativi dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in unaterza busta chiusa che rechi allâesterno la dicitura âRiservata al Gestore dei canali di segnalazioneâ, nella persona dellâAvv. Nicola Camporese;
- Canale alternativo: lâutilizzo della linea telefonica riservata: 349 7171490 interagendo direttamente con il Gestore, ovvero lasciando un messaggio in segreteria. Il segnalante potrĂ altresĂŹ richiedere apposito incontro diretto con il Gestore per effettuare di persona la propria segnalazione.Durante la conversazione o la messaggistica il segnalante è libero di rivelare o non rivelare la propria identitĂ ;
Ă, in ogni caso, essenziale che il segnalante indichi nellâoggetto della comunicazione la âDENOMINAZIONE DELLA SOCIETAâ PRESSO CUI LâILLECITO SAREBBE AVVENUTOâ al fine di consentire le relative attivitĂ di indagine.
Inoltre, nella segnalazione, qualsivoglia sia la modalitĂ prescelta per la sua effettuazione, il segnalante deve descrivere dettagliatamente il fatto che intende segnalare, con indicazione chiara di
- nome e cognome, qualifica e funzione/ruolo del soggetto responsabile (c.d. segnalato);
- circostanze di tempo e luogo dellâaccadimento, unitamente a qualsiasi altro elemento che si ritiene rilevante ai fini della segnalazione;
- eventuali soggetti presenti sul luogo della violazione, che possono potenzialmente testimoniare sullâaccaduto;
- eventuale documentazione allegata, che possa confermare la fondatezza del fatto segnalato;
- eventuali interessi privati collegati alla segnalazione;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.
Ă facoltĂ del segnalante indicare allâinterno della comunicazione il proprio nome e cognome, nonchĂŠ elementi utili per identificare il proprio ruolo allâinterno della SocietĂ , ovvero i rapporti che intrattiene con la medesima, salvo che non voglia effettuare una segnalazione anonima.
In questâultimo caso, il segnalante è consapevole che le segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari.
Il segnalante è altresÏ consapevole che potrebbero non essere prese in considerazione le segnalazioni non formalizzate nei modi e nei contenuti indicati nella presente Procedura.
7. OBBLIGHI DEL GESTORE DEI CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE
7.1 Gestione dei canali di segnalazione
Il Gestore dei canali interni di segnalazione, nello svolgimento delle proprie funzioni, si impegna a seguire le istruzioni operative qui delineate.
In particolare, il Gestore svolge le seguenti attivitĂ :
- allâesito della ricezione di una segnalazione, procede a registrarla nel Registro delle Segnalazioni, allegato alla presente Procedura, avendo cura di annotare qualsivoglia aggiornamento relativo alla posizione;
- procede poi ad inviare â entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione â apposito avviso di conferma della ricezione della medesima al segnalante;
- successivamente, nel termine di venti giorni dal ricevimento della segnalazione, valuta la sua ammissibilitĂ , tenendo in considerazione i seguenti criteri:
-
- manifesta insussistenza dei presupposti di legge oggettivi e soggettivi per lâesercizio del potere di indagine (es. segnalazione effettuata da un soggetto non legittimato; segnalazione avente ad oggetto la violazione di norme di legge non ricomprese nella disciplina del D.lgs. 24/2023, etc.);
- manifesta insussistenza degli elementi essenziali della segnalazione (es. descrizione dei fatti, indicazione delle circostanze di tempo e luogo della violazione, indicazione del responsabile della medesima);
- manifesta infondatezza della segnalazione per lâassenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori indagini;
- segnalazione dal contenuto generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- segnalazione inerente a rivendicazioni legate ad un interesse di carattere personale del
segnalante, senza alcun collegamento diretto e/o indiretto agli interessi della SocietĂ .
- ove lo ritenga utile ed opportuno, il Gestore â prima di esprimere la propria valutazione in ordine allâammissibilitĂ della segnalazione â può richiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale dedicato;
- in mancanza di integrazioni, in presenza di integrazioni insufficienti, ovvero nei casi di cui ai punti precedenti, ove il Gestore non abbia ritenuto necessario o opportuno richiedere alcuna integrazione per la manifesta inammissibilitĂ della segnalazione, il medesimo procede alla sua archiviazione, provvedendo a darne apposita comunicazione al segnalante;
- ove il Gestore ritenga la segnalazione ammissibile, avvia lâulteriore attivitĂ di indagine al fine di valutarne la fondatezza. In particolare, il medesimo potrĂ richiedere ulteriori informazioni al segnalante, ovvero ai soggetti eventualmente dallo stesso indicati come testimoni dei fatti, ovvero potrĂ acquisire documenti utili da altri uffici della SocietĂ , avvalendosi altresĂŹ del supporto di altre funzioni aziendali, avendo sempre cura di non compromettere in alcun modo la tutela della riservatezzadel segnalante e del segnalato;
- in ogni caso, ove fosse opportuno il coinvolgimento di ulteriori soggetti, interni o esterni alla SocietĂ , in quanto informati dei fatti segnalati, il Gestore non dovrĂ in alcun modo trasmettere la segnalazione ai medesimi, limitandosi unicamente allâeventuale comunicazione degli esiti delle verifiche effettuate, e se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando la massima attenzioneper evitare che dalle informazioni fornite sia possibile risalire allâidentitĂ del segnalante e del segnalato;
- nel termine massimo di tre mesi dalla data dellâavviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il Gestore fornisce opportuno riscontro al segnalante, indicando se la segnalazione sia stata ritenuta infondata e quindi archiviata, ovvero se la medesima sia risultata fondata. In ogni caso, il Gestore avrĂ cura di fornire adeguata motivazione della propria valutazione;
- pertanto, si potranno configurare due differenti scenari:
-
- il Gestore, allâesito delle indagini condotte, ritiene che la segnalazione sia infondata e procede con la sua archiviazione. Ove il Gestore verifichi che la segnalazione non solo sia risultata infondata ma altresĂŹ effettuata in mala fede dal segnalante, dovrĂ redigere motivata relazione da trasmettere al Consiglio di Amministrazione, al Sindaco e allâODV ove presenti;
- il Gestore, allâesito delle indagini condotte, ritiene la segnalazione fondata. In questo caso, trasmette le risultanze istruttorie agli organi aziendali preposti (ed in particolare al Consiglio di Amministrazione) ovvero ad autoritĂ esterne, in relazione ai profili di illiceitĂ riscontrati. Si precisa che ove la segnalazione concerna la condotta illecita di uno o piĂš membri del Consiglio di Amministrazione della SocietĂ o del Sindaco, il Gestore trasmetterĂ le risultanze della propria attivitĂ di indagine al Presidente del Consiglio di Amministrazione per le valutazioni e le azioni di sua competenza. Qualora, invece, la segnalazione concerna la condotta illecita del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Gestore trasmetterĂ le risultanze delle sue indagini al Sindaco, ove presente. Qualora la segnalazione concernesse lâeventuale commissione di alcuno dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001, ovvero violazioni inerenti al Modello 231, alle relative Procedure e Istruzioni Operative, ovvero al Codice Etico della SocietĂ , il Gestore procederĂ a trasmettere le risultanze istruttorie allâODV, per le attivitĂ di sua competenza, ove presente. Il Gestore si assicura in ogni caso che la documentazione trasmessa non contenga riferimenti espliciti o impliciti allâidentitĂ del segnalante;
- nel caso sub B, ove la segnalazione concerna la condotta illecita di un dipendente e/o collaboratore della SocietĂ , seguirĂ lâinstaurazione di opportuno procedimento disciplinare, ai sensi dellâart. 7 dello Statuto dei Lavoratori e nel pieno rispetto del principio di contradditorio tra le parti, tenendo conto delle specificitĂ dello status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede (apicale, sottoposto, collaboratore);
- nel caso sub B, ove la segnalazione concerna la condotta illecita di un fornitore e/o professionista della SocietĂ , il Consiglio di Amministrazione, opportunamente notiziato, potrĂ procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale in corso, riservandosi in ogni caso di agire nelle sedi giudiziarie piĂš opportune per la tutela degli interessi legali della SocietĂ .
Di tutte le attivitĂ svolte dagli organi aziendali competenti (Consiglio di Amministrazione, Sindaco, etc.) e delle risultanze emerse, il Gestore dei canali interni di segnalazione e lâODV, ove presente, vengono costantemente tenuti informati. |
7.2 conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione
Il Gestore dei canali interni di segnalazione, nellâambito delle proprie attivitĂ , si occupa anche della conservazione delle segnalazioni ricevute e della relativa documentazione.
In particolare, il medesimo provvede a:
- compilare e aggiornare il Registro delle Segnalazioni, indicando: il fatto segnalato, nome e cognome del segnalante ed eventuali dati di contatto, data dellâinvio dellâavviso di ricevimento, eventuale richiesta di integrazioni, attivitĂ di indagine svolte, data di riscontro della segnalazione, esito della segnalazione (fondata/non fondata), note sulle conseguenze della segnalazione;
- raccogliere tutte le segnalazioni in unâapposita banca dati in formato telematico e/o cartaceo, avendocura di conservare le medesime per il tempo necessario al trattamento delle singole segnalazioni e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dellâesito finale della procedura di segnalazione;
- mettere a disposizione a soggetti diversi dal Gestore, previa sua autorizzazione, i dati e le informazioni conservati nella banca dati, salvo che lâaccesso debba essere consentito obbligatoriamente ai sensi dilegge;
- definire, con apposita disposizione interna, i criteri e le condizioni di accesso alla banca dati, nonchĂŠ quelli di conservazione e protezione dei dati e delle informazioni nel rispetto della normativa vigente.
In ogni caso, al fine di garantire riservatezza sullâidentitĂ del segnalante il Gestore si impegna a mantenere il piĂš stretto riserbo sulle segnalazioni e a non divulgare alcuna informazione che abbia appreso in occasione dellâesercizio delle proprie funzioni.
In particolare, il Gestore agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, piĂš in generale, contro qualsiasi conseguenza negativa derivante dalle stesse, assicurando la massima riservatezza circa lâidentitĂ del segnalante.
8. TUTELA DEL SEGNALANTE
La SocietĂ intende garantire massima tutela e protezione al segnalante, avendo riguardo alla sua riservatezza oltre che al diritto di non subire alcuna forma di discriminazione o ritorsione a seguito della segnalazione di un illecito.
8.1 Tutela della riservatezza del segnalante
I canali di segnalazione interni messi a disposizione dalla SocietĂ garantiscono la riservatezza dellâidentitĂ del segnalante e di tutti gli altri elementi della segnalazione (inclusa la documentazione ad essa allegata nella misura in cui il suo disvelamento, anche indirettamente, possa consentire lâidentificazione del segnalante), cosĂŹ come dettagliato ai paragrafi precedenti (cfr. par. 5 âObblighi della SocietĂ ).
Si precisa che lâidentitĂ della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identitĂ non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
Nellâambito del procedimento disciplinare, lâidentitĂ della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dellâaddebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dellâidentitĂ della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dellâincolpato, la segnalazione sarĂ utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identitĂ .
In questo caso, il Gestore dei canali interni di segnalazione deve dare avviso al segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati. Si specifica che la segnalazione è sottratta allâaccesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchĂŠ dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Infine, è fatto in ogni caso divieto alla Società , al Gestore dei canali interni di segnalazione e agli altri organi preposti di utilizzare le segnalazioni oltre quanto necessario per dare seguito alle medesime.
8.2 Tutela della privacy e trattamento dei dati personali
Si precisa, inoltre, che i dati personali del segnalante, del segnalato e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati in conformitĂ con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Reg. EU n. 679/2016 (GDPR) e di cui al D.lgs. 196/2003, cosĂŹ come modificato dal D.lgs. 101/2018.
In particolare, lâinteressato può consultare lâinformativa sul trattamento dei dati personali (in cui sono specificate le informazioni di cui allâart. 13 GDPR) affissa alle bacheche aziendali e pubblicata sul sito internet della SocietĂ , nella sezione dedicata al whistleblowing.
In ogni caso, si specifica che il Titolare del Trattamento tratta i dati personali raccolti unicamente per il tempo necessario per la gestione e la finalizzazione della segnalazione, e comunque per non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dellâesito finale della procedura di segnalazione. Ă garantito allâinteressato lâesercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. EU n. 679/2016, secondo le modalitĂ indicate nella relativa informativa.
In questo contesto, è stato ritenuto opportuno e necessario svolgere la Valutazione di Impatto (DPIA),emergendo che, per il Garante per la protezione dei dati personali, la circostanza che determina lâobbligo di DPIA è la âvulnerabilitĂ â degli interessati coinvolti e degli specifici rischi per i loro diritti e libertĂ nel contesto lavorativo (soggetti segnalanti e segnalati): questo, a prescindere dal fatto che il trattamento di specie venga effettuato con lâutilizzo di nuove tecnologie o ricada nellâelenco di cui al par. 3 dellâart. 35 GDPR.
8.3 Tutela contro le ritorsioni
Il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, in conseguenza della propria segnalazione. Sono misure ritorsive e/o discriminatorie non soltanto gli atti e provvedimenti ma ogni comportamento o omissione posti in essere nei confronti del segnalante, volti a limitare e/o comprimere lâesercizio delle funzioni proprie del lavoratore in guisa tale da disvelare un intento vessatorio o comunque da peggiorare la situazione lavorativa.
Il segnalante che ritiene di aver subito ritorsioni e/o discriminazioni, a causa della segnalazione di illeciti effettuata, può denunciare allâANAC tali misure ritorsive. |
In ogni caso, le misure ritorsive o discriminatorie che violino lâart. 17 del D.lgs. 24/2023 sono nulle e i soggetti che siano stati licenziati a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro, ai sensi dellâarticolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dellâarticolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore. |
Le misure di protezione finora delineate, sia inerenti alla riservatezza che al divieto di ritorsioni,sono estese anche:
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9. TUTELA DEL SEGNALATO CONTRO SEGNALAZIONE MENDACI, DIFFAMATORIE, CALUNNIOSE
Il soggetto che effettui delle segnalazioni vietate, ed in particolare segnalazioni che risultino mendaci, diffamatorie, calunniose, con lâunico scopo di danneggiare il segnalato, è consapevole che le misure di protezione descritte al paragrafo precedente non possono trovare applicazione in suo favore, ai sensi e agli effetti dellâart. 16 del D.lgs. 24/2023.
Inoltre, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della personasegnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, deve essere irrogata al segnalante apposita sanzione disciplinare.
In questo contesto, il segnalato, che venga informato di una segnalazione di illecito a suo carico e che ritenga la medesima infondata, mendace, calunniosa o diffamatoria, potrĂ presentare apposita richiesta al Gestore dei canali interni di segnalazione per conoscere lâidentitĂ del segnalante, ai fini di instaurare nei suoi confronti apposito procedimento civile e/o penale per la tutela dei propri interessi.
Il segnalato è fin da ora consapevole che lâidentitĂ del segnalante potrĂ essere rivelata solo su suo espresso consenso e che in ogni caso sono vietati atti ritorsivi e discriminatori, cosĂŹ come elencati e descritti al paragrafo precedente.
B) Informativa sui canali di segnalazione degli illeciti
Allâattenzione di tutto il personale di Xacus S.r.l., dei collaboratori, fornitori, clienti, nonchĂŠ dei soggetti che a qualunque titolo abbiano rapporti giuridici e commerciali con la SocietĂ
OGGETTO: INFORMATIVA SUI CANALI DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023 â DISCIPLINA IN TEMA DI WHISTLEBLOWING
Con la presente informativa si intende rendere edotti tutti i soggetti interessati che, a seguito dellâentrata in vigore del D.lgs. 24/2023, che ha di fatto recepito la Direttiva Europea n. 2019/1937, in materia di segnalazione degli atti illeciti (c.d. whistleblowing), Xacus S.r.l. ha provveduto ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto della citata normativa.
In particolare, il menzionato D.lgs. 24/2023 impone alle SocietĂ di:
- dotarsi di appositi canali interni per la segnalazione degli illeciti, in grado di tutelare la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta, dei soggetti eventualmente menzionanti nella segnalazione, nonchĂŠ del contenuto della stessa e dei relativi allegati, affidando la loro gestione ad un soggetto interno od esterno allâazienda, appositamente formato, autonomo e indipendente rispetto alla medesima: a tal proposito, Xacus S.r.l. ha optato per la nomina di un soggetto esterno nella persona dellâAvv. Nicola Camporese. Per la disciplina dei canali summenzionati si rinvia alla specifica procedura predisposta.
- informare tutti i soggetti potenzialmente interessati delle modalitĂ per effettuare le segnalazioni degli illeciti attraverso i summenzionati canali interni: a tal proposito, Xacus S.r.l. ha inteso pubblicare la procedura sul proprio sito, nella bacheca aziendale e mediante una comunicazione mail inviata a tutti i soggetti destinatari della disciplina.
- informare tutti i soggetti potenzialmente interessati della possibilitĂ di effettuare eventuali segnalazioni direttamente allâANAC (AutoritĂ Nazionale Anticorruzione), indicando i relativi presupposti e le modalitĂ per procedere in tal senso: a tal proposito, Xacus S.r.l. rinvia alla specifica procedura predisposta.
Tutto ciò premesso, la Società , in adempimento dei citati obblighi normativi, fornisce le seguenti informazioni.
1. COSâĂ IL WHISTLEBLOWING?
Con il termine whistleblowing si indica la pratica di segnalare comportamenti illeciti occorsi allâinterno della SocietĂ , riscontrati da dipendenti, collaboratori, fornitori, professionisti e clienti, durante la propria attivitĂ lavorativa e/o professionale, ovvero in costanza di rapporti giuridici e commerciali con la medesima.
2. CHI PUĂ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?
Tutti i soggetti che lavorano a vario titolo presso la SocietĂ (siano essi in posizione apicale o sottoposti ad altrui direzione) ovvero coloro che a qualsiasi titolo collaborino o interagiscono con la medesima (es. clienti, fornitori, collaboratori, professionisti, etc.), possono segnalare un comportamento, un atto o unâomissione che ritengano essere illecito ai sensi e agli effetti del D.lgs. 24/2023.
Nello specifico possono segnalare un comportamento illecito, di cui siano venuti a conoscenza, durante lâattivitĂ lavorativa, professionale ovvero in costanza dei rapporti giuridici con la SocietĂ :
- lavoratori subordinati della SocietĂ (ivi compresi i soggetti ancora in prova), ovvero personale impiegato presso aziende fornitrici della medesima;
- candidati a posizioni lavorative vacanti, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalaresiano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- liberi professionisti e collaboratori della SocietĂ ;
- ex-dipendenti ovvero ex-collaboratori della SocietĂ , ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite in costanza del rapporto di lavoro e/o di collaborazione;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attivitĂ presso la SocietĂ ;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la SocietĂ .
3. COSA PUĂ ESSERE SEGNALATO?
Il segnalante può effettuare segnalazioni circonstanziate inerenti a:
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ossia potenzialmente integranti i c.d. reati presupposto, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte allâinterno della SocietĂ , ovvero dei rapporti (di qualsiasi tipo) con la medesima;
- comportamenti e/o pratiche che violino le disposizioni del Modello 231, qualora implementato, dei relativi Protocolli, delle Procedure, delle Istruzioni Operative allegate, ovvero del Codice Etico adottato dalla SocietĂ ;
- illeciti che rientrano nellâambito di applicazione degli atti dellâUnione Europea o nazionali indicatinellâAllegato del D.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dellâUnione Europea indicati nellâAllegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nellâallegato del D.lgs. 24/2023, relativi in ogni caso ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformitĂ dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dellâambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dellâUnione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dellâUnione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonchĂŠ le violazioni delle norme in materia di imposte sulle societĂ ;
- atti o comportamenti che, pur non rientrando espressamente nei punti precedenti, potenzialmente possono vanificare lâoggetto o la finalitĂ delle disposizioni di cui agli atti dellâUnione Europea regolanti i settori indicati nei punti c, d, e del presente elenco;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei punti precedenti.
Al fine di agevolare lâidentificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti:
- violazione dei codici di comportamento;
- irregolaritĂ contabili, amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio dâesercizio;
- false dichiarazioni e false certificazioni;
- violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli;
- assunzioni non trasparenti;
- comportamenti volti ad ostacolare le attivitĂ di controllo delle AutoritĂ di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori, clienti, ovvero pubblici ufficiali;
- azioni suscettibili di creare un danno allâimmagine della SocietĂ .
Ă assolutamente vietato effettuare delle segnalazioni che:
Il soggetto che effettui delle segnalazioni vietate, ed in particolare segnalazioni che risultino mendaci, diffamatorie, calunniose, con lâunico scopo di danneggiare il segnalato, è consapevole che le misure di protezione del D.lgs. 24/2023 e non possono trovare applicazione nei suoi confronti e potrĂ essergli irrogata una sanzione disciplinare, ove sia accertata la sua responsabilitĂ penale per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilitĂ civile per lo stesso titolo. |
4. COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE
I soggetti che intendano segnalare un fatto illecito riconducibile alle ipotesi testĂŠ elencate hanno a disposizione i seguenti canali di segnalazione.
4.1 Canali interni di segnalazione
La SocietĂ , ai sensi e agli effetti dellâart. 4 del D.lgs. 24/2023, ha implementato appositi canali interni di segnalazione, che garantiscono la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta, dei soggetti eventualmente menzionanti nella segnalazione, nonchĂŠ del contenuto della stessa e dei relativi allegati, come specificato nella âProcedura per la gestione del whistleblowingâ, disponibile presso lâazienda e nel sito internet della SocietĂ , nella sezione dedicata.
Nello specifico, ai fini del presente paragrafo, il segnalante può procedere alla segnalazione mediante:
- Canale prioritario: lâinvio della segnalazione a mezzo di raccomandata allâattenzione del Gestore dei canali di segnalazione nella persona del Avv. Nicola Camporese, presso lo studio legale corrente in Padova, Via Alessio, n. 15 cap 35121. In questo caso, il segnalante avrĂ cura di inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima con i propri dati identificativi unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento; la seconda con il contenuto oggetto della segnalazione, in modo da separare i propri dati identificativi dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in unaterza busta chiusa che rechi allâesterno la dicitura âRiservata al Gestore dei canali di segnalazioneâ, nella persona dellâAvv. Nicola Camporese;
- Canale alternativo: lâutilizzo della linea telefonica riservata: 349 7171490 interagendo direttamente con il Gestore, ovvero lasciando un messaggio in segreteria. Il segnalante potrĂ altresĂŹ richiedere apposito incontro diretto con il Gestore per effettuare di persona la propria segnalazione.Durante la conversazione o la messaggistica il segnalante è libero di rivelare o non rivelare la propria identitĂ ;
Ă, in ogni caso, essenziale che il segnalante indichi nellâoggetto della comunicazione la âDENOMINAZIONE DELLA SOCIETAâ PRESSO CUI LâILLECITO SAREBBE AVVENUTOâ al fine di consentire le relative attivitĂ di indagine.
Inoltre, nella segnalazione, qualsivoglia sia la modalitĂ prescelta per la sua effettuazione, il segnalante deve descrivere dettagliatamente il fatto che intende segnalare, con indicazione chiara di
- nome e cognome, qualifica e funzione/ruolo del soggetto responsabile (c.d. segnalato);
- circostanze di tempo e luogo dellâaccadimento, unitamente a qualsiasi altro elemento che si ritiene rilevante ai fini della segnalazione;
- eventuali soggetti presenti sul luogo della violazione, che possono potenzialmente testimoniare sullâaccaduto;
- eventuale documentazione allegata, che possa confermare la fondatezza del fatto segnalato;
- eventuali interessi privati collegati alla segnalazione;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.
Ă facoltĂ del segnalante indicare allâinterno della comunicazione il proprio nome e cognome, nonchĂŠ elementi utili per identificare il proprio ruolo allâinterno della SocietĂ , ovvero i rapporti che intrattiene con la medesima, salvo che non voglia effettuare una segnalazione anonima.
In questâultimo caso, il segnalante è consapevole che le segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari.
4.2 Canale di segnalazione esterno
La SocietĂ informa che è altresĂŹ possibile segnalare eventuali illeciti mediante lâutilizzo dei canali di segnalazione messi a disposizione dallâAutoritĂ Nazionale Anticorruzione (ANAC) e rinvenibili presso il sito istituzionale https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing. Le istruzioni operative da seguire per effettuare la segnalazione sono pubblicate sul sito internet della citata AutoritĂ , a cui si rimanda espressamente.
In ogni caso, in questa sede, si evidenzia che la persona segnalante può effettuare una segnalazioneesterna unicamente se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
- non è prevista, nellâambito del suo contesto lavorativo, lâattivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa (art. 4, D.lgs. 24/2023);
- la persona segnalante ha giĂ effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Si precisa, inoltre, che solo le violazioni di cui ai punti c, d, e, f, g del paragrafo n. 3 della presente Informativa potranno essere oggetto di eventuali segnalazioni esterne. Per contro, le violazioni di cui ai punti a e b, ossia quelle inerenti a condotte potenzialmente integranti i c.d. reati presupposto del D.lgs. 231/2001, ovvero comportamenti e/o pratiche che violino le disposizioni del Modello (qualora implementato), potranno essere segnalati unicamente mediante lâutilizzo dei canali interni di segnalazione. |
Nellâambito della propria funzione, lâANAC effettuerĂ opportune indagini istruttorie per la verifica della sussistenza dei presupposti di legge legittimanti lâinvio della segnalazione.
Per lâanalisi delle misure di protezione adottate dalla SocietĂ per la tutela della riservatezza del segnalante, nonchĂŠ per garantirlo contro eventuali atti ritorsivi o discriminatori, si rimanda alla âProcedura per la gestione del whistleblowingâ.
San Vito Di Leguzzano (VI), 01/12/2023
Dott. Xoccato Giorgio
Legale Rappresentante di Xacus S.r.l.
C) Informativa in materia di protezione dei dati personali
Informativa in materia di protezione dei dati personali resa ai sensi dellâart. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Gentilissima Signora/Egregio Signore,
La informiamo che, ai sensi e agli effetti del D.lgs. 24/2023 in tema di whistleblowing, la societĂ XACUS S.r.l. ha provveduto ad implementare appositi canali interni per la segnalazione degli illeciti, affidando la loro gestione ad un Consulente Esterno, nella persona dellâAvv. Nicola Camporese.
La gestione dei citati canali di segnalazione potrebbe comportare il trattamento di dati personali; per tale ragione, La informiamo che il suddetto trattamento sarĂ improntato ai principi di correttezza, liceitĂ e trasparenza, oltre che alla tutela della riservatezza del segnalante, del segnalato e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonchĂŠ dei diritti garantiti dal Reg. UE n. 2016/679 (GDPR).
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE n. 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.
Il Titolare del trattamento è la Società XACUS S.r.l., C.F. e P.IVA 00297930240, con sede legale in San Vito di Leguzzano (VI), Via J. F. Kennedy, n. 24.
Oggetto, finalitĂ del trattamento e base giuridica
La gestione dei canali interni di segnalazione, e dunque delle relative comunicazioni, può comportare il trattamento dei seguenti dati personali del segnalante, del segnalato e di eventuali terzi citati nella segnalazione medesima:
- dati comuni, quali a titolo meramente esemplificativo: nome, cognome, e-mail, funzione aziendale e/o rapporti intrattenuti la SocietĂ , etc;
- dati particolari, ove indicati allâinterno della segnalazione, quali a titolo meramente esemplificativo: dati idonei a rilevare lo stato generale di salute, lâorigine etnica, le convinzioni religiose, ovvero la vita sessuale dellâinteressato, etc.
Il Titolare del Trattamento può trattare i suddetti dati personali esclusivamente per la gestione delle segnalazioni di eventuali illeciti, ricevute ai sensi del D.lgs. 24/2023. Si specifica che, per quanto concerne le suddette finalitĂ , il conferimento dei dati personali è facoltativo ma che, tuttavia, il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare difficoltĂ nella gestione della segnalazione e nel relativo processo di indagine, finanche lâarchiviazione della segnalazione medesima, in quanto non sufficientemente circostanziata.
La base giuridica su cui si fonda il trattamento sia dei dati comuni, che dei dati particolari è da rinvenirsi nellâassolvimento di obblighi normativi a carico del Titolare del trattamento, nonchĂŠ in motivi di interesse pubblico rilevante stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.
ModalitĂ del trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate allâart. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione. I dati personali possono essere sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o digitale, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalitĂ stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integritĂ e la riservatezza dei dati stessi.
Accesso e comunicazione
I dati personali potranno essere resi accessibili e/o comunicati, nei limiti strettamente connessi alle descritte finalitĂ :
- al Gestore dei canali di segnalazione, in qualitĂ di Responsabile Esterno del Trattamento, oltre che ad eventuali suoi delegati (autorizzati al trattamento);
- ove la segnalazione risultasse fondata, agli organi aziendali preposti (es. Amministratore Unico), Organismi di vigilanza (ove presenti), AutoritĂ giudiziarie, nonchĂŠ a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per lâespletamento delle finalitĂ suddette. In questo caso, si avrĂ cura di non trasmettere alcuna informazione che comporti lâidentificazione del segnalante, salvo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, previo espresso consenso del medesimo.
In ogni caso, i dati non saranno in alcun modo diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati.
Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno allâinterno dellâUnione Europea su server del Titolare e/o di societĂ terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Resta inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrĂ facoltĂ di trasferire i suddetti dati extra UE: in tal caso, si assicura sin da ora che il trasferimento avverrĂ in conformitĂ alle disposizioni di legge applicabile.
Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare tratterĂ i dati personali raccolti per il tempo necessario alla gestione delle relative segnalazioni ed in ogni caso per massimo cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dellâesito finale della procedura di segnalazione.
Diritti dellâinteressato
Nella Sua qualitĂ di interessato potrĂ , in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
- chiedere lâaccesso ai propri dati personali: art. 15
- chiedere ed ottenere la rettifica o lâaggiornamento dei suddetti dati: art. 16
- chiedere, nei casi previsti, la cancellazione dei dati personali trattati (diritto allâoblio): art. 17
- chiedere la limitazione del trattamento dei dati che La riguardano, ove previsto: art. 18
- ottenere la portabilitĂ dei dati, laddove previsto: art. 20
- opporsi al trattamento: art. 21
- non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati: art. 22
- revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceitĂ del trattamento basato sul consenso conferito prima della revoca;
- proporre reclamo allâautoritĂ Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma: art. 77.
Si precisa tuttavia che, ai sensi e agli effetti di quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 311/2023, è precluso alla persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, lâesercizio dei citati diritti, in quanto potenzialmente pregiudizievole per la riservatezza dellâidentitĂ del segnalante.
Al di fuori dalle menzionate ipotesi, lâesercizio dei diritti dellâinteressato potrĂ avvenire attraverso lâinvio di una richiesta â indicante nellâoggetto la dicitura âIstanza dellâinteressatoâ - mediante:
- e-mail allâindirizzo xacus@pec.xacus.com
- raccomandata a/r a: XACUS S.r.l., San Vito di Leguzzano (VI), Via J. F. Kennedy, n. 24
San Vito di Leguzzano (VI), 6 dicembre 2023
Il Titolare del Trattamento
XACUS S.r.l